Di buone intenzioni è lastricata la strada che porta al 5.0. Già, solo di quelle possiamo parlare, vista la macchinosità da un lato e la lentezza dall'altro della macchina burocratica, che ad oggi ha portato all'assegnazione per progetti conclusi (udite udite) di ben 150 milioni di euro sui 6,2 miliardi di euro disponibili (meno del 2,5%).
Dopo quanto approvato lo scorso 6 maggio in tema di semplificazione, giorni fa è arrivata la notizia che l'apparato burocratico nazionale sta pensando all'introduzione di una semplificazione davvero decisiva: che sarà mai?
Si possono o non si possono cumulare gli incentivi Transizione 5.0 con gli altri incentivi di derivazione Europea? A quanto pare sembra proprio di no. Già Regione Lombardia, con la DGR n. 3959 del 24 febbraio 2025, aveva adottato un’interpretazione alquanto rigida: vietava il cumulo tra i finanziamenti PR FESR e quelli del PNRR, richiamando il principio del divieto di doppio finanziamento.
La risposta arrivata dall'Europa lo scorso 10 luglio 2025 ha ribadito l’assenza di deroghe. In altre parole: non si può finanziare lo stesso costo o investimento con fondi PNRR e FESR.
È una sentenza destinata a suscitare scalpore quella emessa lo scorso 29 luglio dal TAR del Lazio, in quanto il tribunale amministrativo romano ha competenza esclusiva di primo grado su molti atti e materie di competenza funzionale nazionale, tra cui atti e provvedimenti dei Ministeri, contenzioni su concorsi pubblici nazionali e anche atti delle autorità indipendenti (es. AGCOM, ANAC, AGCM, Banca d’Italia ecc.). Ecco cosa stabilisce la sentenza n. 15039 del 29 luglio 2025 in merito all’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati.
Con l’Atto di indirizzo adottato il 1° luglio 2025 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (protocollo n. 18), previsto dal comma 3 dell’articolo 10‑septies della legge n. 212/2000, si compie finalmente una svolta nell’ambito dei crediti d’imposta viziati, distinguendo in modo netto tra quelli inesistenti e quelli non spettanti, in piena coerenza con le disposizioni del D.lgs. 87/2024 e l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 34419 del 2023). E inoltre si sancisce l'effettiva importanza della certificazione tecnica.
L’obiettivo sarebbe quello di snellire la procedura, che ad oggi contiene duplicazioni e complessità burocratiche, stando però attenti a che le semplificazioni non inficino sulla possibilità, a investimenti conclusi, di effettuare controlli efficaci. Il nodo della questione, infatti, è quello di semplificare, ma di tenere anche attentamente sotto controllo la spesa.