La circolare 9/E dell'AdE e l'obbligo del mantenimento "inequivocabile" dei requisiti 4.0

Ritorniamo su un argomento che non ha riscosso un'adeguata attenzione da parte delle aziende, ma che può potenzialmente prefigurarsi come una "bomba a orologeria" in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Con la circolare 9/E, emessa il 23 Luglio 2021, l'Agenzia ha infatti sancito l'obbligo a carico dell'azienda di dimostrare - in sede di controllo - che i requisiti 4.0 siano stati mantenuti dal bene durante tutto il periodo di fruizione dei benefici.

Tra le tante circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate, la 9/E del 23 Luglio 2021 è forse la meno conosciuta e, per questo motivo quella che ha meno "intimorito" le aziende che hanno fatto investimenti 4.0.

 

Eppure c'è di che essere preoccupati, in quanto leggendo bene tra le righe, il contenuto di questo documento contiene un che di sibillino, che dovrebbe mettere in allarme molte aziende.

Ci riferiamo soprattutto a quelle realtà che, seppure abbiano fatto investimenti con macchine regolarmente interconnesse e certificate, non hanno poi utilizzato - a investimento avvenuto - le potenzialità dell'interconnessione con procedure di caricamento da remoto dei programmi e/o ritorno dei dati macchina ai loro gestionali o, peggio ancora, abbiano per esempio spostato la macchina in un altro punto del capannone senza averla più re-interconnessa. 

 

E allora, cosa succede in caso di controlli?

In caso di controlli - che l'Agenzia delle Entrate può effettuare a distanza di anni (fino a otto) - secondo quanto specificato nella circolare 9/E del 23-07-2021 i funzionari preposti potranno richiedere la prova che la macchina, l'impianto, il software abbiano continuato a mantenere i requisiti 4.0 durante tutto il periodo di fruizione del beneficio. E dunque, che fare? Come dimostrare che la macchina è rimasta interconnessa per tutto il periodo di fruizione del beneficio? (5 o 3 anni a seconda che si tratti di iper ammortamento o credito d'imposta, n.d.r.)

 

Basta la perizia?

Iniziamo con il dire che una perizia (con fascicolo tecnico regolarmente realizzato a norma di legge) rilasciata da un professionista abilitato è obbligatoria per gli investimenti superiori ai 300mila euro. E che comunque, anche in caso di investimenti minori (es. 100mila euro) è un documento assolutamente robusto dal punto di vista tecnico per dimostrare che il bene soddisfa i requisiti di legge.

Tuttavia, ai fini dei controlli, nella citata circolare l'Agenzia si è espressa dicendo che il possesso di una perizia 4.0 rilasciata da in ingegnere abilitato alla professione, un attestato di conformità 4.0 rilasciato da un ente certificatore o un'autocertificazione compilata a cura dello stesso proprietario del bene al fine di certificare il rispetto dei requisiti “Industria 4.0” non è di per sé stesso sufficiente a dimostrare che il bene in questione abbia rispettato tutti i requisiti per tutto il periodo di fruizione del bene. Anzi, possiamo ben certamente affermare che chi ha optato per l'autocertificazione, secondo la logica dell'Agenzia, si trova in una posizione decisamente critica o, per così dire, debole rispetto a chi ha optato per una perizia.

 

Perché secondo la circolare 9/E la perizia non basta?

In effetti, il rilascio di una perizia o di una attestazione di conformità fa riferimento alla situazione oggettiva riscontrata nel corso dei rilievi tecnici: è in sostanza una "fotografia" scattata a una tal data. Nulla vieta dunque che il proprietario del bene, acquisita la perizia, modifichi il bene in questione, facendo decadere alcuni dei requisiti tecnici obbligatori e, di fatto, rendendo la macchina non più conforme alla normativa. Cosa peraltro piuttosto balzana, per dirla con un eufemismo, considerato il fatto che una macchina, una volta installata e capace di operare secondo determinate modalità, viene logicamente sfruttata al massimo delle sue potenzialità proprio nella configurazione in cui si trova.

Insomma, secondo quanto scritto nella circolare 9E del 23-07-2021, la logica che l'Agenzia delle Entrate applicherebbe nel corso dei controlli sarebbe similare a quella di un vigile urbano che, dopo aver constatato il superamento della revisione dell'automobile, metta in dubbio che il guidatore - prima di fare i controlli presso un'officina autorizzata MCTC - abbia potuto staccare le lampadine degli stop, manomettere il freno a mano o aver montato un booster nitro per fare scatti brucianti al semaforo, infrangendo così la legge.

 

Come fare a dimostrare il mantenimento dei requisiti?

Al riguardo, nella circolare 9/E del 23 Luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, viene precisato che ai fini dei successivi controlli, dovrà "essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, anche attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”. Nasce quindi il problema della effettiva dimostrabilità del mantenimento dei requisiti 4.0.

Ma che cosa significa "anche attraverso un'adeguata e sistematica reportistica"?

Spieghiamolo in maniera semplice con questi due esempi.

 

Esempio n. 1 -  L'azienda beneficiaria periodicamente (es. 1 volta all'anno) oppure alla conclusione del periodo di fruizione del beneficio, si avvale del certificatore che ha redatto la perizia o di un tecnico competente per svolgere un audit - cioè un'analisi dello stato di fatto - che dimostri il corretto mantenimento dei requisiti tecnici 4.0. Il documento rilasciato da terza parte indipendente ha un valore probatorio molto robusto, soprattutto se si è optato per l'autodichiarazione, attaccabile piuttosto facilmente.

 

Esempio n. 2 - L'utilizzatore si premura di attivare una procedura aziendale interna che consenta di documentare il mantenimento dei requisiti, ad esempio mediante un back-up periodico dei database dove sono contenute le "transazioni" dei dati tra macchina e il suo sistema informativo, che potrà esibire all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Poi, come gli ispettori dell'Agenzia siano in grado di esaminare e verificare da tali file il mantenimento dei requisiti, ebbene questo è un discorso a parte. Ed è anche un discorso tutto da verificare il fatto che l'Agenza delle Entrate possa contestare la "data certa" con cui questo database sia stato realizzato: in caso di file csv o txt o html, ad esempio, è infatti possibile popolare i file con procedure automatizzate che producono dati ordinati temporalmente in men che non si dica.  

 

Il nostro consiglio 

Ciò che dunque consigliamo è di avvalersi di un certificatore, che possa emettere un rapporto di audit tecnico, al fine di dimostrare, in caso di controlli, in modo robusto e con una spesa contenuta che la macchina abbia continuato a soddisfare i requisiti durante tutto il periodo di fruizione del beneficio.

In tal modo, in caso di controlli, si può evitare di incappare in trappole e/o fini tranelli tesi dai funzionali dell'Agenzia, evitando multe o contenziosi che, solitamente, si trasformano in questioni infinite e non prive di conseguenze.

 


In caso di controlli da parte delle autorità competenti, che possono essere effettuati anche a distanza di anni, l’audit rilasciato da una terza parte consente all'azienda di dimostrare in maniera certa e inequivocabile che durante il periodo di fruizione del beneficio il bene ha continuato a essere tecnicamente conforme. 

Studio Alberto Taddei e We And Tech offrono a tutti i clienti che hanno effettuato investimenti nei periodi di imposta ricompresi tra il 2018 e il 2022, la possibilità di accedere a un audit, che attesti in modo certo il mantenimento dei requisiti secondo quanto stabilito nella summenzionata circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Download
Circolare 9E del 23-luglio-2021 - Agenzia delle Entrate
Circolare 9E-2021 Agenzia delle Entrate.
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