Magazzini autoportanti e scaffalature, la risposta AdE n. 408 fa chiarezza

In merito ai dubbi sull'iperammortizzabilità delle scaffalature che costituiscono parte integrante dell'immobile in cui si trova il magazzino automatico, l'Agenzia delle Entrate fa definitiva chiarezza facendo riferimento all'art.3/quater del Decreto semplificazioni

 

Lo scorso 10 ottobre, con la risposta 408, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di fruizione dell'iperammortamento relativamente alle scaffalature asservite agli impianti automatici di movimentazione che costituiscono parte integrante del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.

 

In particolare l'Agenzia delle Entrate afferma che il Decreto semplificazioni (articolo 3-quater, comma 4 del Dl 135/2018), assicurando identità di trattamento tra magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di accatastamento, fornisce un'interpretazione autentica, con effetto retroattivo, applicabile anche agli investimenti realizzati, interconnessi e già periziati.

 

Articolo 3-quater, comma 4 del Dl 135/2018

Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato".

 

In sostanza il coefficiente di ammortamento fiscale applicabile alle scaffalature autoportanti è quello connesso alla loro natura immobiliare. La maggiorazione relativa all'iperammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti deve essere, pertanto, ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile.

Inoltre, con riferimento agli investimenti già realizzati, interconnessi e già periziati senza considerare le predette scaffalature, si ritiene che non si renda obbligatorio procedere a una nuova perizia giurata, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia, una dichiarazione resa dal legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.

Download
Magazzini autoportanti - scaffalature in asservimento al sistema di handling
Risposta n. 408 del 2019.pdf
Documento Adobe Acrobat 230.3 KB

 

Cerchi dei professionisti seri che ti supportino nel percorso di innovazione digitale?

Svolgi attività di R&S e vuoi accedere al credito d'imposta?

Intendi effettuare investimenti INDUSTRIA 4.0 ma non hai punti di riferimento?

Cerchi qualcuno che sia in grado di darti un parere tecnico?

O che sia abilitato a redigere perizie giurate in relazione a beni in iperammortamento?

 

Che cosa stai aspettando?

CONTATTACI SUBITO, anche per una semplice consulenza.