Interconnessione tardiva di macchine 4.0, l'Agenzia delle Entrate scatena il panico

E' passata quasi in sordina la risposta all'interpello n. 71/2022 che l'Agenzia delle Entrate ha dato il 3 febbraio scorso in merito alla cosiddetta interconnessione tardiva. La risposta è a dir poco ambigua e sta alimentando non poche polemiche sui toni e i modi di approcciare la disciplina 4.0 da parte dell'Agenzia, che appaiono quasi sempre pregiudizievoli e limitanti.

Cosa succede se, acquistata una macchina, l'interconnessione avviene in un periodo di imposta successivo alla sua entrata in funzione? Apparentemente nulla, in quanto, come più volte è stato ribadito nelle varie comunicazioni emesse dai MISE e dall'AdE, a partire proprio dalla circolare madre n. 4/E uscita il 30 marzo del 2017 agli albori dell'iper ammortamento, un bene può essere interconnesso anche in un periodo di imposta successivo a quello di acquisto senza perdere i diritti di godimento dei benefici di legge. Se non che, una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate ha messo dei "puntini sulle i".

 

Ebbene, stando a quanto contenuto nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 71/2022, questa certezza sembra vacillare. Già, in quanto la ritardata interconnessione non può dipendere da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente. Ma allora ci domandiamo: quali sono tali comportamenti e, soprattutto, chi può giudicare discrezionale un comportamento?

 

Ma partiamo da un solido punto fermo, ovvero dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017 che, già pochi mesi dopo l’introduzione dell’incentivo, aveva chiarito in maniera inequivocabile come la fruizione dell’iper ammortamento, nel caso in cui l’interconnessione fosse stata effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, avrebbe potuto iniziare solo da quel preciso momento (stante ovviamente il fatto che "quel preciso momento" avrebbe dovuto ricadere nel periodo di tempo di fruizione dell'agevolazione”). Principio affermato anche dai relativi commi delle varie leggi di bilancio, in cui si sancisce che nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello dell'entrata in funzione di un bene, per quest'ultimo è comunque possibile iniziare a fruire delle agevolazioni per la parte spettante in quel momento.

 

Insomma, quella data dall'Agenzia delle Entrate appare una risposta che, quanto meno, lascia perplessi già a partire dalla correttezza delle basi su cui viene formulata. I malpensanti sono orientati a pensare che questa risposta sia stata "studiata" ad hoc per prepararsi, in vista di futuri controlli, un terreno di contestazione su cui andare a recuperare gabelle. C'è addirittura chi dice che l'interpello sia stato "costruito" ad arte dall'Agenzia delle Entrate (e quindi non sia reale il quesito posto dalla società "Alfa") al fine di crearsi un terreno di disputa con eventuali fruitori che hanno interconnesso in ritardo. I meno malevoli suppongono invece che si sia trattato solamente di una risposta maldestra, visto che l’Agenzia delle Entrate, così come non può dirsi competente sulle materie tecniche (infatti lo è il MISE, come più volte la stessa AdE ha sottolineato), altrettanto non può farsi foriera di interpretazioni discrezionali su temi per i quali la competenza regolatoria, nonché attuativa, spetta agli organi governativi.

 

Bene ha scritto l'amico giornalista Franco Canna nel suo interessante articolo del 1 aprile 2022 pubblicato sulla testata on-line Innovation Post di cui è il direttore. Egli dice: "[...] poniamo il caso di un’impresa che, non sapendo ancora quali prospettive avrà un determinato investimento, decida di comprare una macchina '4.0' a prova di futuro, con l’idea quindi di interconnetterla forse un domani, laddove ne ravvisasse l’utilità. In un caso del genere l’interconnessione dipenderebbe unicamente dall’attivazione di una connettività al momento non necessaria e quindi da un comportamento 'discrezionale', cioè tipico delle decisioni di impresa. Per quale ragione un comportamento del genere – 'discrezionale' sì, ma di certo non 'strumentale' – non dovrebbe essere lecito ai fini dell’incentivo? Ai posteri l’ardua sentenza."

 

Chi volesse leggere integralmente la risposta all'interpello n. 71/2022 che l'Agenzia delle Entrate ha dato il 3 febbraio scorso in merito alla cosiddetta interconnessione tardiva può farlo scaricando il PDF ufficiale dal link sottostante. 

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Risposta AdE Interpello 71/2022
Risposta_71_03.02.2022.pdf
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