Iperammortamento, nuovi chiarimenti in arrivo dal MISE

Non si sono avuti più aggiornamenti di FAQ (le domande più frequenti) da parte del MISE, né gli interpellanti hanno avuto alcuna risposta entro i 60 giorni canonici alle loro domande di parere tecnico. Ma tra poco è in arrivo una serie di nuovi chiarimenti. Ne diamo qui un’anticipazione

Come anticipato e più ampiamente riportato da Innovation Post in una notizia del 13 marzo scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando alacremente per evadere l'enorme quantità di pareri tecnici pervenuti e rilasciare, probabilmente, una serie di nuove FAQ. 

 

Ritardi nella consegna dei beni: che cosa succede?

Chi ha versato l’acconto del 20% per l’acquisto di un bene 4.0 entro la fine del 2017 e non potrà vedersi consegnato il bene entro settembre 2018 può dormire sonni tranquilli. Il fatto che la legge di bilancio “proroghi” e non rinnovi la disciplina dell’iperammortamento fa sì che risultino ammissibili all’incentivo anche i beni che saranno consegnati successivamente al 30 settembre 2018 (prima data di scadenza fissata con la legge di stabilità 2017). In virtù della proroga, infatti, il nuovo limite di consegna diviene il 31.12.2019, data indicata dalla legge di stabilità 2018.

Non così invece per il superammortamento. Se è stato versato l’acconto entro la fine del 2017, la consegna del bene entro giugno 2018 consente di usufruire dell’aliquota maggiorata al 140%. Se la consegna avverrà successivamente (e comunque non oltre il giugno 2019), essendo cambiata la maggiorazione, i beni saranno sì super ammortabili, ma al 130%. 

 

Upgrade (e non sostituzione) di un bene agevolato 4.0

La legge di bilancio 2018 che ha prorogato la disciplina dell’iperammortamento ha incluso esplicitamente la possibilità di sostituire il bene 4.0 durante il periodo di agevolazione, normando chiaramente il caso (vedi il post “Iperammortamento confermato per il 2018. Ma non solo”). Poca chiarezza al momento vi è, invece, riguardo la possibilità di sostituire una parte dello stesso, ad esempio se si decide di rimpiazzare il controllo numerico (CN) con una nuova unità più potente e performante. Fonti del MISE affermano però che nel caso in cui la parte sostituita sia un elemento caratterizzante del bene in ottica 4.0 è possibile, anzi auspicabile, fare una rettifica integrativa della perizia o dell’attestazione di conformità per regolarizzare a tutti gli effetti la modifica. Ovviamente, nel caso in cui il bene sia inferiore ai 500mila euro, può bastare la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società.

 

Le responsabilità dell’ingegnere/perito e dell’ente certificatore

Quale responsabilità ha l’ingegnere, il perito laureato o l’ente di certificazione che attesta la conformità del bene: solo tecnica o anche estesa agli aspetti amministrativi? Il dubbio fin qui ha regnato sovrano, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che periti e certificatori svolgono un compito prettamente tecnico e quindi il loro ambito di responsabilità può ritenersi a ciò circoscritto, escludendo quindi qualsiasi loro implicazione in relazione agli aspetti amministrativo-contabili dell’investimento effettuato. Chi redige la perizia o l’attestazione di conformità è quindi pienamente responsabile delle dichiarazioni tecniche ivi rese e avrà il solo compito di trascrivere quanto indicato dall’amministrazione dell’azienda in merito al valore rilevante ai fini dell’iperammortamento.

 

Ciò non toglie, comunque, che la deontologia professionale, nonché la necessaria diligenza nello svolgere la perizia, imponga al “tecnico” di agire con coscienziosa meticolosità anche per verificare (pur con tutti i limiti del caso) che quanto sia economicamente attestato corrisponda al vero.


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