Obbligo di mantenimento "inequivocabile" dei requisiti 4.0 per il periodo di fruizione dei benefici

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 23 Luglio 2021 ha sancito l'obbligo - ai fini dei successivi controlli e per tutto il periodo di fruizione dei benefici - dei requisiti 4.0 anche attraverso adeguata e sistematica reportistica. Che significa?

Tra le tante circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate, la 9/E del 23 Luglio 2021 è stata quella che ha forse meno intimorito gli investitori, ma a cui, tuttavia, è necessario porre la dovuta attenzione.

 

Già, perché in caso di controlli - anche postumi - l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere prova che la macchina, l'impianto, il software abbiamo mantenuto i requisiti 4.0 durante tutto il periodo di fruizione del beneficio. E dunque, che fare?

 

 

Nella circolare sopracitata l'Agenzia si è espressa dicendo che il possesso di una perizia 4.0 rilasciata da in ingegnere abilitato alla professione, un attestato di conformità 4.0 rilasciato da un ente certificatore o un'autocertificazione compilata a cura dello stesso proprietario del bene al fine di certificare il rispetto dei requisiti “Industria 4.0” non è di per sé stesso sufficiente a dimostrare che il bene in questione abbia rispettato tutti i requisiti per tutto il periodo di fruizione del bene.

 

In effetti, il rilascio di una perizia o di una attestazione di conformità fa riferimento alla situazione oggettiva riscontrata nel corso dei rilievi tecnici: è in sostanza una "fotografia" scattata a una tal data. Nulla vieta dunque che il proprietario del bene, acquisita la perizia, modifichi il bene in questione, facendo decadere alcuni dei requisiti tecnici obbligatori e, di fatto, rendendo la macchina non più conforme alla normativa. 

 

Al riguardo, nella circolare 9/E del 23 Luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, viene precisato che ai fini dei successivi controlli (anche postumi al periodo di fruizione dei benefici), dovrà "essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, anche attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”. 

Nasce quindi il problema della effettiva dimostrabilità del mantenimento dei requisiti 4.0.

 

Ma che cosa significa "attraverso un'adeguata e sistematica reportistica"?

Spieghiamo in maniera semplice con questi due esempi:

1. L'azienda beneficiaria periodicamente (es. 1 volta all'anno) si avvale del certificatore che ha redatto la perizia al fine di svolgere un audit che dimostri il corretto mantenimento, di anno in anno, dei requisiti tecnici 4.0 da parte della macchina.

2. Oppure, l'utilizzatore mantiene una copia di back-up di tutti i database dove sono contenute le "transazioni" dei dati tra macchina e gestionale, che potrà esibire all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Poi, come gli ispettori dell'Agenzia siano in grado di esaminare e verificare da tali file il mantenimento dei requisiti, ebbene questo è un discorso a parte. 

 

Ciò che dunque consigliamo è di avvalersi del certificatore, che possa emettere un breve rapporto tecnico di audit al fine di certificare, anche con una spesa molto contenuta, che la macchina continui a soddisfare i requisiti di anno in anno.

 

In tal modo, anche in caso di un controllo postumo, si può evitare di incorrere nella necessità di restituire l’agevolazione utilizzata o di entrare in contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Una'affare molto spinoso e di solito non privo di conseguenze.

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Circolare 9E del 23-luglio-2021 - Agenzia delle Entrate
Circolare 9E-2021 Agenzia delle Entrate.
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