La recentissima sentenza del TAR del Lazio n. 15039 del 29 luglio 2025 suscita particolare clamore, in quanto presuppone l'inapplicabilità retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati al credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) svolte nel quinquennio 2015-2019.

È una sentenza destinata a suscitare scalpore quella emessa lo scorso 29 luglio dal TAR del Lazio, in quanto il tribunale amministrativo romano ha competenza esclusiva di primo grado su molti atti e materie di competenza funzionale nazionale, tra cui atti e provvedimenti dei Ministeri, contenzioni su concorsi pubblici nazionali e anche atti delle autorità indipendenti (es. AGCOM, ANAC, AGCM, Banca d’Italia ecc.). Ecco cosa stabilisce la sentenza n. 15039 del 29 luglio 2025 in merito all’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati.
Come riportato da autorevoli fonti (tra cui il Sole24Ore), una società ha impugnato un diniego del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) relativo alla certificazione del credito d’imposta R&S per gli anni 2017, 2018 e 2019. Tale diniego si basava sulla presunta mancanza di tre dei cinque criteri fondamentali previsti dal Manuale di Frascati (novità, sistematicità e riproducibilità), richiamati dalle linee guida introdotte solo nel 2024, dopo i DPCM del 15 settembre 2023 e DM del 26 maggio 2020.
Ebbene, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla società sulla base del principio di irretroattività e della gerarchia delle fonti, in particolare con riguardo a due aspetti principali:
- la violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie, poiché non è possibile applicare a periodi d’imposta antecedenti nuove fonti regolamentari non in vigore all’epoca.
- la violazione della gerarchia delle fonti normative, poiché il regime vigente per gli anni 2015–2019 era dettato dall’art. 3 del D.L. 145/2013 e dal D.M. attuativo del 27 maggio 2015 — e non richiamava né poteva essere interpretato alla luce dei criteri del Manuale di Frascati.
Il TAR, nella sua sentenza sottolinea inoltre che fino al 2019 la prassi amministrativa ammissibile riportava esclusivamente al Manuale di Oslo, non a quello di Frascati.
In sostanza le implicazioni pratiche lasciano intendere che è possibile opporsi a provvedimenti basati su nuovi criteri non vigenti al momento dell’investimento, rafforzandosi il principio di affidamento del contribuente, che non può essere penalizzato in retroazione.
Resta sempre ferma, comunque, l'importanza della certificazione operata da soggetto iscritto all'albo CIRSID Ministeriale, sancita con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025 emesso dal MIMIT, poichè essa "esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”.
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