Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025 chiarisce la differenza tra crediti d’imposta inesistenti e non spettanti. Nel documento, oltre a ridefinire sanzioni e modalità di accertamento, si conferma l'importanza della certificazione quale strumento per le aziende che intendono qualificare con certezza le attività svolte.

Con l’Atto di indirizzo adottato il 1° luglio 2025 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (protocollo n. 18), previsto dal comma 3 dell’articolo 10‑septies della legge n. 212/2000, si compie finalmente una svolta nell’ambito dei crediti d’imposta viziati, distinguendo in modo netto tra quelli inesistenti e quelli non spettanti, in piena coerenza con le disposizioni del D.lgs. 87/2024 e l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 34419 del 2023). E inoltre si sancisce l'effettiva importanza della certificazione tecnica.
Secondo l'impostazione data, i crediti inesistenti sono quelli che mancano completamente o in parte dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa (ad esempio, agevolazioni su spese mai sostenute o su soggetti non ammessi) o risultano frutto di rappresentazioni fraudolente, realizzate mediante documenti falsi, simulazioni o artifici. Al contrario, i crediti non spettanti, pur essendo fondati su presupposti che formalmente sussistono, si basano su fatti o elementi che non rientrano nella disciplina attributiva del beneficio: può trattarsi, ad esempio, di mancanza di ulteriori qualità tecniche non previste espressamente nella normativa.
L’importanza di questa distinzione non è puramente teorica: come sottolinea l’Atto, essa incide sui termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può recuperare il credito, nonché sulle sanzioni penali e amministrative applicabili. In pratica, i crediti inesistenti possono dare luogo a interventi più severi e a tempistiche di recupero più estese, mentre i crediti non spettanti vengono trattati con maggiore moderazione, anche grazie alla possibilità di utilizzare strumenti preventivi come la certificazione tecnica.
Nel documento, MEF sottolinea in modo inequivocabile il ruolo di primaria importanza svolto dalla certificazione tecnica introdotta dall’art. 23 del D.L. 73/2022, a patto -ovviamente- che il certificatore non compia un atto doloso certificando una attività inesistente o diversa: “La certificazione […] esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”.
In sintesi, l’Atto del MEF chiarisce in modo puntuale che un credito d’imposta può essere:
- Inesistente, quando difetta dei suoi presupposti costitutivi o è costruito con false rappresentazioni, con conseguenze più severe.
- Non spettante, quando manca ad esempio una qualifica tecnica o un adempimento formale, ma il nucleo del credito è formalmente presente, con tutele più favorevoli per il contribuente.
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