Con la legge di bilancio 2025, il Governo aveva aperto alla possibilità di cumulare gli incentivi 5.0 con altri aiuti derivati da fondi europei (ad esempio FESR). Regione Lombardia, che aveva già sollevato obiezioni con la delibera DGR n. 3959 del 24 febbraio 2025, a seguito della risposta pervenuta dalla Commissione Europea per tramite della DG Reform, ribadisce che non è possibile cumulare gli incentivi.

Si possono o non si possono cumulare gli incentivi Transizione 5.0 con gli altri incentivi di derivazione Europea? A quanto pare sembra proprio di no. Già Regione Lombardia, con la DGR n. 3959 del 24 febbraio 2025, aveva adottato un’interpretazione alquanto rigida: vietava il cumulo tra i finanziamenti PR FESR e quelli del PNRR, richiamando il principio del divieto di doppio finanziamento.
La risposta arrivata dall'Europa lo scorso 10 luglio 2025 ha ribadito l’assenza di deroghe. In altre parole: non si può finanziare lo stesso costo o investimento con fondi PNRR e FESR.
In linea con la delibera regionale e la risposta europea, Regione Lombardia ha formalizzato le procedure di inammissibilità del cumulo degli incentivi con Decreto n. 10930 del 30 luglio 2025, che stabilisce le modalità di verifica e le istruzioni operative per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con fondi PNRR e FESR e come gestire le fatture oggetto di agevolazioni.
Nella comunicazione dell'assessore Guidesi alla Giunta riunita in seduta 1 agosto 2025, avente come oggetto gli aggiornamenti sul tema del doppio finanziamento PNRR-FESR, si legge che "in attuazione della DGR XII/3959/2025, con Decreto n. 10930 del 30 luglio 2025 del Responsabile di Asse del PR FESR 2021-2027 della Direzione Generale Sviluppo Economico, sono state quindi adottate le modalità di verifica e le indicazioni operative per la corretta gestione amministrativa delle rendicontazioni dei progetti cofinanziati nell’ambito del Programma, prevedendo in particolare, che le fatture che sono state oggetto di agevolazioni, fiscali e non, con risorse PNRR verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima della spesa da rendicontare eventualmente prevista dai singoli bandi, ma non saranno conteggiate ai fini del calcolo delle agevolazioni".
Che cosa significa, in parole semplici?
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Non è possibile avvalersi di due finanziamenti per coprire la stessa spesa. Bisogna dividere bene le voci di costo tra fondi PNRR e FESR.
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Se una spesa è già stata sostenuta/agevolata con fondi PNRR, non può accedere a bandi FESR.
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La rendicontazione deve quindi essere molto accurata: per ciascun progetto è necessario dividere chiaramente le spese tra le due fonti, evitando sovrapposizioni e registrandole correttamente nel rispetto del divieto di cumulo.
Maggiori info sul DGR 3959 del 24-feb-2025: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/precisazioni-cumulo-agevolazioni-fesr-pnrr/precisazioni-cumulo-agevolazioni-fesr-pnrr
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