Di nuovo sull'interconnessione tardiva

Ritorniamo sulla controversa risposta a interpello n. 71/2022 del 3 febbraio 2022 nella quale l’Agenzia delle Entrate si esprime sul tema della cosiddetta interconnessione tardiva, ovvero interconnessione successiva all'acquisto di un bene 4.0

Viste le tante domande che ci vengono poste in merito a questo tema spinoso, riteniamo opportuno tornare a quanto l'Agenzia delle Entrate ha scritto in merito a un interpello specifico.

Quello dell'interconnessione tardiva è un caso che spesso può accadere: non per la malafede di chi effettua l'investimento, ma per impedimenti oggettivi che a volte sono difficilmente edimostrabili in maniera oggettiva.

Acquistata una macchina, l'interconnessione può ovviamente avvenire anche in un periodo di imposta successivo alla sua entrata in funzione. Questo principio è sancito proprio dalla "mamma" di tutte le circolari 4.0, ovvero dalla circolare n. 4/E uscita il 30 marzo del 2017, dove si esplicita che un bene può essere interconnesso anche in un periodo di imposta successivo a quello di acquisto senza perdere i diritti di godimento dei benefici di legge. 

 

 

E' proprio in base a questo assunto che molte aziende, pensando a un piano strutturato di investimenti, hanno deciso di acquistare più beni, scaglionandoli nel tempo, per poi interconnetterli tutti insieme. La ritardata interconnessione dei beni al sistema aziendale stando alla disciplina in vigore non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina solo lo slittamento in avanti del "dies a quo" per la fruizione del beneficio. E quindi sembra essere tutto in regola. 

 

Il però è arrivato con la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 71/2022, che esprime come la ritardata interconnessione non possa dipendere da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente. Ma chi può giudicare discrezionale un comportamento, ad esempio come nel caso poco sopra riportato?

 

Questa risposta apre a una serie di considerazioni molto ampie, in primis dettate dal fatto che l’Agenzia delle Entrate si è espressa su temi regolatori, nonché attuativi, la cui competenza spetta semmai al MISE, come quella dell'ambito tecnico, su cui l'Agenzia non ha e non può avere competenze specifiche, come più volte essa stessa ha sottolineato.

 

Vai anche a questo articolo pubblicato l'8 aprile 2022

 

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Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 71/2022
Risposta_71_03.02.2022.pdf
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